Sentenza Cassazione civile del 06.05.2014 n. 9687

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Data: 15/05/2014
Tipologia: Normativa


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Nell'ambito della nuova disciplina della rettifica delle prestazioni corrisposte dall'I.N.A.I.L. per errore, introdotta dall'art. 9 del D. Lgs. 38/2000 - applicabile anche ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore (16 marzo 2000) -, poiché oggetto del giudizio è l'esistenza del diritto dell'assicurato alla prestazione, il procedimento per la correzione degli errori può essere attivato dall'I.N.A.I.L., in ottemperanza al suo obbligo istituzionale di correggere gli errori eventualmente rilevati, e anche dall'assicurato, il quale ha l'interesse e il diritto di chiedere l'esercizio di tali poteri, sia nel caso che, già titolare di rendita, ne chieda la revisione, sia ove chieda, quale assicurato, la revisione di una valutazione inferiore al minimo indennizzabile, fermo il potere del giudice di verificare l'errore indipendentemente dal fatto che l'I.N.A.I.L. abbia aperto un procedimento diretto alla sua rettifica.



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