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Per mobbing nello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato deve intendersi una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico complessa, continuata e protratta nel tempo che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, finalizzati alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore stesso, con effetto lesivo della sua salute. Questo concetto viene ribadito dal TAR Sardegna nella sentenza n. 269 del 9 Aprile 2014.