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Vediamo ora invece come comportarsi nel caso in cui si voglia o si debba utilizzare lavoro di altri revisori durante le verifiche del bilancio d’esercizio o del bilancio consolidato1.
È utile innanzitutto definire chi sono gli altri professionisti di cui si tratta:
– con il termine “revisore incaricato” si intende il soggetto responsabile della relazione sul bilancio di un’impresa, quando quel bilancio comprende dati economici, patrimoniali e finanziari di una o più sue componenti, revisionati da un altro soggetto;
– con il termine “altro soggetto” si intende invece un terzo responsabile della revisione di una (o più) componenti del bilancio o di una o più società. La definizione di “altro soggetto” comprende anche i professionisti revisori facenti parte di filiali della stessa organizzazione o studio professionale – che utilizzano o meno la medesima denominazione – e i corrispondenti, così come anche soggetti con i quali non esiste un rapporto di correlazione (la cd. “rete”);
– per “componente” si intende una divisione, filiale, società controllata, società collegata, società sottoposta a controllo congiunto, o altra impresa i cui dati economici, patrimoniali e finanziari siano inclusi nel bilancio esaminato dal soggetto incaricato.