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Il I° comma bis dell’art. 32 L. 183/2010 così come novellato dall’art. 2, comma 54, Dl n. 225/10, convertito con modificazioni nella legge n. 10/11, prevede l’applicazione differita a decorrere dal 31.12.2011 dell’efficacia del duplice termine decadenziale per le impugnazioni stragiudiziale e giudiziale del licenziamento previsto dall’art. 32 commi primo e secondo L. 183/2010. Questo il motivo della decisione della Corte di Cassazione, sezione lavoro con la sentenza n. 9203 del 23 Aprile 2014