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La norma di cui all'art. 55 d.lg. 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico Maternità), nell'attribuire alla lavoratrice dimissionaria il diritto alle indennità previste per le ipotesi di licenziamento, non richiede altra condizione che la volontarietà del recesso comunicato nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, escludendo quindi la necessità (e la stessa possibilità) di verificare i motivi che l'hanno indotta a tale decisione.