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Ai sensi dell’art. 2112 c.c., è configurabile il trasferimento di un ramo di azienda anche nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto solo un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili; in presenza di detti elementi si realizza, pertanto, una successione legale del contratto di lavoro. Questo è stato stabilito dalla Corte di Cassazione sezione lavoro nella sentenza n. 8956 del 15 Aprile 2014.