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Secondo la Corte Costituzionale è illegittimo l’art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevedeva l’inammissibilità del ricorso, in caso di mancata proposizione del reclamo in quanto l'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Nessun dubbio invece sulla “terzietà” dell’Ufficio finanziario-legale, in quanto trattasi di procedimento conciliativo pre-giudiziale, il cui esito è rimesso al positivo accoglimento del contribuente, pertanto non registra nessuna violazione del diritto di difesa. Questo il contenuto della sentenza n. 98 del 9 aprile 2014.