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In tema di lavori socialmente utili, la disposizione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 468/1997, secondo la quale il soggetto utilizzatore deve remunerare le ore lavorate eccedenti il limite di legge mediante importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe, non è stata abrogata, né espressamente, né per incompatibilità, dal d. lgs. 81/2000, il cui art. 4 si è limitato ad aggiornare l'assegno mensile per la quantità oraria legale.