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Il licenziamento dell'invalido assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale solo quando è motivato dalla comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, quando è determinato dall'aggravamento dell'infermità è legittimo solo in presenza delle condizioni previste dalla L. n. 482 del 1968, art. 10 ossia la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di pericoloper la sicurezza, accertati dall'apposita Commissione Medica. Queste le conclusioni della Corte di Cassazione sezione lavoro nella sentenza n. 8450 del 10 Aprile 2014.