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In tema di illecito disciplinare per omesso invio alla Cassa nazionale forense delle comunicazioni relative all'ammontare dei redditi professionali e dei volumi di affari realizzati, previsto dall'art. 17 della L. 576/1980, il termine di prescrizione dell'azione inizia a decorrere solo dalla data in cui l'avvocato inoltra le comunicazioni prescritte, poiché la fattispecie ha natura di illecito permanente, essendo la "ratio" finale del precisato obbligo di comunicazione quella di consentire alla Cassa di riscuotere i contributi obbligatori, con la conseguenza che coloro i quali sono tenuti a tale adempimento possono provvedervi sempre.