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Con riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 1 lett. e), della L. 18 aprile 1962, n. 230, che permette l'assunzione a termine di personale per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, il prescritto requisito della specificità non ne implica la straordinarietà o la occasionalità, ma richiede che lo spettacolo o il programma siano destinati a sopperire ad una temporanea necessità, siano caratterizzati dall'appartenenza ad una "species" di un certo "genus", siano individuati, determinati e nominati e tali da rendere essenziale l'apporto di un peculiare contributo professionale, tecnico o artistico, che non possa essere assicurato dai dipendenti assunti in pianta stabile; la prova relativa alla sussistenza del requisito della specificità consente di ritenere assolto, da parte del datore di lavoro, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza delle condizioni previste per la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato.