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L’art. 1751, comma 6, c.c. deve interpretarsi nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal giudice debba prevalere su quello spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive. Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione sezione lavoro nella sentenza n. 7567 del 1° aprile 2014.