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La Linea Guida R.30.10 afferma che sono ammessi atti individuali di ispezione e controllo in capo ai sindaci.
Nell’attività di revisione il Collegio sindacale può ripartire tra i suoi componenti e se lo ritiene necessario anche delegare a dipendenti ed ausiliari alcuni atti di ispezione e controllo.
Le procedure di revisione svolte individualmente sono propedeutiche o complementari all’attività di valutazione e di giudizio, che deve essere collegiale.