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La Commissione per gli interpelli, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, con interpello n. 9 del 27 marzo 2014 ha risposto al quesito del Consiglio Nazionale dell'ordine dei Consulenti Del Lavoro, in merito a se è applicabile la sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008. Sul punto, la Commissione ha risposto: in attesa dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 81/2008, istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie - sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.
La mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 89, comma 3, del D. Lgs. 626/1994.