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La Commissione per gli interpelli, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, con interpello n. 8 del 27 marzo 2014 ha risposto al quesito della Federazione Italiana Cronometristi, in merito a se è obbligatoria la redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. a), del D. Lgs. 81/2008da parte delle "associazioni periferiche affiliate a questa Federazione, non avente personale dipendente ma che si avvalgono dell'ausilio di volontari nei confronti dei quali può essere disposto un rimborso spese di importo annuo comunque di gran lunga inferiore a € 7.500,00". Sul punto, la Commissione ha risposto: il regime applicabile, per i soggetti che prestano la propria attività volontariamente e a titolo gratuito (o con mero rimborso spese) per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla Legge n. 398/1991 e all'art. 90 della Legge n. 289/2002, è quello previsto per i lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 c.c., per i quali l'art. 3, comma 11, del D. Lgs. 81/2008 dispone l'applicazione dell'art. 21.