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La Commissione per gli interpelli, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, con interpello n. 6 del 27 marzo 2014 ha risposto al quesito dell’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco, in merito a quanto riportato nel testo dell’articolo 3, comma 2: le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative. Sul punto, la Commissione ha risposto: Attualmente, nelle more dell’emanazione dei decreti ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della L. 400/1988, a cui si riferisce l’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 81/2008, rimane in vigore il D.M. 14 giugno 1999, n. 450 Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell’applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.