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La Commissione per gli interpelli, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, con interpello n. 5 del 27 marzo 2014 ha risposto al quesito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 25, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 81/2008. In particolare l’interpellante chiede di sapere come debba intendersi il termine “collabora”. Sul punto, la Commissione ha risposto: l'attività di “collaborazione” del medico competente, già prevista dall'ormai abrogato art. 17 del D. Lgs. 626/1994, è stata ampliata dal D. Lgs. 81/2008 che, nell'art. 25, la estende anche alla programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso. Inoltre, l'art. 35, comma 1, del D. Lgs. 106/2009 di modifica dell'art. 58 del D. Lgs. 81/2008, ha introdotto la sanzione penale per la violazione degli obblighi di collaborazione alla valutazione dei rischi.
L'obbligo di “collaborazione” va quindi inteso in maniera attiva; in sintesi il medico competente, prima di redigere il protocollo sanitario deve avere una conoscenza dei rischi presenti e quindi deve collaborare alla valutazione dei rischi.