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Il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento per giusta causa nell'ipotesi in cui lo stesso costituisca una sanzione più grave rispetto a quella contemplata dal contratto collettivo applicabile alla fattispecie in relazione ad una determinata infrazione. In tal senso, in particolare, la rilevata presenza di materiale pornografico nel pc del dipendente, non costituisce una specifica contestazione di addebito legittimante l'applicazione di una sanzione diversa e più grave da quella prevista per il contestato uso improprio di strumenti aziendali.