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La dichiarazione di fallimento non produce l’estinzione dell’ente né la decadenza degli organi sociali. Durante la procedura il Collegio sindacale entra in uno stato di quiescenza che determina la sospensione delle proprie funzioni. La procedura fallimentare non produce l’automatica estinzione della società, come si evince dall’art. 118 l.f., a mente del quale il curatore fallimentare nei casi di chiusura della procedura previsti nei numeri 3 e 4 chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese, e dall’art. 124 l.f. che riconosce all’impresa fallita, al ricorrere di determinate condizioni, la legittimazione a presentare la proposta di concordato.