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Nel caso in cui la società decida di proporre un concordato preventivo ai sensi dell’art. 160 l.f., il Collegio sindacale non è tenuto a esprimersi sul merito dello stesso, ma deve prendere conoscenza della proposta di concordato preventivo e vigilare sul corretto adempimento del piano di concordato. Ancora prima deve controllare che il professionista incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano sia in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 28, lett. a) e lett. b), l.f. e sia iscritto nel registro dei revisori legali.