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Nel caso in cui la società decida di predisporre un piano di risanamento ai sensi dell’art. 67, comma terzo, lett. d), l.f., il Collegio sindacale non può esprimersi sul merito dello stesso. Esso svolge in ogni caso una funzione di vigilanza che attiene sia alla fase prodromica sia alla fase esecutiva del piano. Il Collegio deve in primis controllare che il professionista incaricato di attestare la ragionevolezza del piano possegga i requisiti di professionalità previsti dall’art. 28, lett. a) e lett. b), l.f. e sia iscritto nel registro dei revisori legali. La disciplina relativa al piano di risanamento prevede infatti la figura un “esperto” chiamato a relazionare sulla ragionevolezza del piano (art. 67 1.f.), sull’attuabilità dell’accordo e sulla veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano presentato al fine di accedere alla procedura di concordato preventivo (art. 161 l.f.). Ciò che in particolare si richiede all’esperto è la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei (art. 182 bis l.f.).