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Il Collegio sindacale, nell’ambito della propria attività di vigilanza sul rispetto della legge e dei principi di corretta amministrazione, vigila, altresì, sulla procedura di scioglimento e di liquidazione della società. Il Collegio conserva pertanto, nell’ambito della procedura di liquidazione, le proprie funzioni di vigilanza nei limiti di compatibilità con la natura, le finalità e lo stato della procedura attivata dal liquidatore (art. 2488 c.c.).
Il Collegio sindacale deve verificare l’eventuale sussistenza di cause di scioglimento della società e, in assenza di accertamento da parte dell’organo amministrativo, deve attivarsi esercitando i poteri di reazione previsti dalla legge.