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In ipotesi di fusione disciplinata dagli articoli dal 2501 al 2505 quater o in ipotesi di scissione di società disciplinata dagli articoli 2506 e 2506 quater del codice civile, il Collegio sindacale deve verificare:
• la completezza e la conformità alla legge dei contenuti e dei documenti previsti dalle disposizioni applicabili alla specifica operazione di fusione o di scissione;
• il rispetto delle norme sul deposito e la pubblicazione degli atti nel procedimento;
• la completezza dell’atto di fusione o di scissione e la sua concordanza con il progetto e con la delibera assembleare di approvazione;
• la correttezza degli atti di esecuzione della fusione o della scissione e, in particolare, dell’assegnazione di azioni o quote.