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Al collegio sindacale spetta, in alcune circostanze, il potere di convocare l’assemblea dei soci. Tale potere assume la forma dell’obbligo qualora, nell’espletamento del loro incarico, i sindaci ravvisino fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere; si configura invece come potere sostitutivo, nei casi di inerzia dell’organo amministrativo a convocare l’assemblea.
Il potere di convocazione dell’assemblea è attribuito all’organo di controllo in forma collegiale.