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L’art. 2403-bis afferma che i sindaci possono, in qualsiasi momento, senza che alcun limite o restrizione possa essergli eccepita, procedere ad atti di ispezione e di controllo i quali vanno esercitati auspicabilmente in via collegiale, per quanto sia possibile anche il loro esercizio individuale.
Pertanto se un sindaco intende procedere urgentemente ad atti di ispezione e controllo, è opportuno che solleciti preventivamente l’attivazione dell’intero Collegio e, soltanto in caso di indisponibilità di quest’ultimo, si attivi autonomamente.