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Nel caso di decisioni da assumersi mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, il Collegio sindacale deve verificare la conformità della procedura adottata alle previsioni dell’art. 2475 c.c. e alle disposizioni statutarie che autorizzano tali decisioni, ne disciplinano la formazione e ne regolano il perfezionamento della volontà.
La partecipazione alle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se da un lato assicura l’acquisizione di informazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività di vigilanza da esercitare “ex post” sui risultati dell’attività di gestione, dall’altro permette di valutare “ex ante” se le proposte del Consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo siano rispondenti alla legge, all’atto costitutivo e ai principi di corretta amministrazione e di intervenire sulle potenziali delibere prima che la loro effettiva esecuzione possa determinare effetti “contra legem” o negativi.