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In caso di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare del coniuge del cittadino italiano o UE, nel regime introdotto con il d.lgs. 4 maggio 2007, n. 207, non è più necessario il requisito della convivenza effettiva, trattandosi di criterio rimasto estraneo sia all'art. 7, comma 1, lett. d), relativo al diritto di soggiorno del familiare del cittadino italiano, sia alle previsioni di cui agli artt. 12 e 13 del D. Lgs. 207/2007, che regolano il primo il mantenimento del diritto di soggiorno in caso di divorzio o annullamento del matrimonio e pongono, il secondo, il limite del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.