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In caso di esercizio di attività in forma di impresa ad opera di commercianti od artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di un'attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/1995, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, della L. 662/1996. Ne deriva che restano distinte ed autonome le attività, come parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.