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La norma 3.3 dispone che il Collegio sindacale debba attuare una forma di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione che deve consistere nella verifica della conformità delle scelte di gestione ai generali criteri di razionalità economica posti dalla scienza dell’economia aziendale, riprendendo i contenuti della raccomandazione Consob del 20/02/1997.
I criteri applicativi della norma chiariscono la portata dei controlli di cui deve constare questa forma di vigilanza: essi non possono configurarsi come controlli di merito sull’opportunità e sulla convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, bensì devono riguardare l’approfondimento degli aspetti di legittimità delle scelte stesse e la verifica della correttezza del procedimento decisionale degli amministratori. Oggetto della valutazione dei sindaci non deve mai essere il merito, bensì il modo con cui si forma il processo decisionale degli amministratori.