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Il principio della norma 1.7 dispone che la sostituzione dei sindaci deve avvenire nel rispetto della composizione del Collegio sindacale prevista dalla legge e dallo statuto.
Sia che il Collegio sindacale sia o non sia incaricato anche della revisione legale in caso di morte, rinuncia o decadenza del sindaco effettivo subentra un sindaco supplente.
Qualora più sindaci supplenti siano iscritti al registro dei revisori legali, subentra il sindaco supplente più anziano.
I sindaci subentrati rimangono in carica fino alla prima assemblea successiva al loro insediamento, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del Collegio nel rispetto della composizione del Collegio sindacale prevista dalla legge e dallo statuto.