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Al medesimo concetto di trasparenza si deve improntare il procedimento di nomina dei sindaci e questo è quanto dispone il primo principio della norma 1.3.
Secondo la norma, il sindaco deve dedicare allo svolgimento dell’incarico impegno e tempo adeguati valutando, sia al momento dell’accettazione sia nel corso dello stesso, quanto impegno e tempo l’incarico concretamente richieda.
La norma specifica che, ai fini del principio di trasparenza, la nomina del Collegio sindacale per la prima volta è stabilita nell’atto costitutivo e, successivamente, con delibera dell’assemblea ordinaria, salvo per:
• le società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a partecipazione statale o di enti pubblici, quando lo statuto riserva allo Stato o agli enti pubblici la nomina di un numero di sindaci proporzionale alla loro partecipazione al capitale sociale;
• le società emittenti strumenti finanziari, quando lo statuto riserva la nomina di uno dei componenti del Collegio sindacale ai possessori dei suddetti strumenti.