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La prima norma (1.1) affronta la materia delle vicende dell’organo di controllo sotto il profilo della sua composizione numerica e delle qualifiche professionali richieste.
Quanto al numero di componenti del Collegio la norma dispone che esso è stabilito dall’atto costitutivo, mentre, quanto alle qualifiche soggettive prodromiche all’assunzione della carica, afferma che i sindaci devono essere scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dalla legge e dallo statuto.
La norma suggerisce altresì i criteri applicativi connessi agli articoli 2397 e 2398 del codice civile: il Collegio sindacale deve essere composto da tre o cinque membri e da due membri supplenti. Il sindaco che non sia iscritto al registro dei revisori legali deve però essere iscritto nella sezione A Commercialisti dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’albo degli avvocati o nell’albo dei consulenti del lavoro o deve essere professore di ruolo, in materie economiche o giuridiche.