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Il licenziamento ingiurioso, ossia lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore, che dà luogo al risarcimento del danno, ricorre soltanto in presenza di una particolare offensività e non funzionalità delle espressioni usate dal datore di lavoro o di eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento, le quali vanno rigorosamente provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio.Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione civile, sezione lavoro nella Ordinanza n. 5885 del 13 Marzo 2014.