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La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, non si pone in contrasto con una normativa nazionale (nella specie spagnola), che consente alle università di rinnovare contratti di lavoro a tempo determinato successivi conclusi con docenti associati, senza alcun limite della durata massima e del numero di rinnovi di tali contratti, qualora tali contratti siano giustificati da una ragione obiettiva a soddisfare esigenze provvisorie.