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Non è risarcibile il danno costituito dalla lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore causato esclusivamente dall'illegittimità del licenziamento (per assenza della relativa giustificazione: giusta causa o giustificato motivo o violazione di norme legali o contrattuali). Il predetto danno è, invece, risarcibile ove sia conseguenza immediata e diretta dell'illegittimo comportamento datoriale con cui il licenziamento è stato adottato, come nel licenziamento ingiurioso o persecutorio o vessatorio. La prova della causa (di cui il danno è conseguenza immediata e diretta) è onere di colui che il danno lamenti.