Inserisci l'e-mail con la quale ti sei registrato su FISCOeTASSE.com
Entra con le tue credenziali BusinessCenter o SiteCenter. Hai dimenticato la password?
Le società cooperative, rispetto agli altri soggetti societari, sono caratterizzate dal particolare fine perseguito, comunemente conosciuto come “scopo mutualistico”. Se, infatti, lo scopo di una società di capitali è massimizzare il profitto, distribuendo tale vantaggio ai propri soci sotto forma di dividendo, il fine perseguito da una società cooperativa consiste nel fornire ai propri soci beni e/o servizi ovvero occasioni di lavoro a condizioni più favorevoli di quelle che essi troverebbero sul mercato. Tra socio e cooperativa, dunque, si instaura un ulteriore rapporto, definito “mutualistico”, distinto rispetto al rapporto sociale.
Tale concetto – sebbene non ne esista alcuna definizione legislativa – è direttamente richiamato dall’art. 45 della Carta Costituzionale che, infatti, dispone: “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.