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L’art. 37 del d.lgs. n. 39/2010 ha abrogato l’art. 2409-ter c.c. relativo alle funzioni di controllo contabile, ora nuovamente denominato revisione legale, apportando alcuni cambiamenti rispetto alle precedenti norme, ma lasciando sostanzialmente immutato il contenuto della relazione di revisione.
Sono stati eliminati i riferimenti alle verifiche trimestrali e al dovere di verifica della corrispondenza del bilancio dell’esercizio e del consolidato, ove redatto, alle risultanze delle scritture contabili, degli accertamenti eseguiti e alla conformità alle norme che li disciplinano. Viene, comunque, disposto che i soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili per svolgere l’attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli, esami e ispezioni di atti e di documenti. Come conseguenza dell’abrogazione dell’art. 2409-ter c.c. non è più sancito l’obbligo di tenuta del libro della revisione contabile.