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L'obbligo della parte datoriale di fornire al lavoratore gli indumenti da lavoro e di tendere indenne il prestatore dai costi e disagi derivanti dal loro frequente lavaggio, non può ritenersi configurabile nell'ipotesi in cui tali indumenti non costituiscano dispositivi di protezione individuale, bensì capi comuni di abbigliamento, strumentali al solo scopo di preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'attività lavorativa. Queste le conclusioni della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro nella sentenza n. 5176 del 5 Marzo 2014.