Sentenza Cassazione civile del 04.03.2014 n. 4984

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Data: 14/03/2014
Tipologia: Normativa


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Le norme poste dagli artt. 2 e 3 della L. 300/1970 a tutela della libertà e dignità del lavoratore non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse od in corso di esecuzione indipendentemente dalle modalità di controllo, che può avvenire anche occultamente e a distanza di tempo dall'inizio del rapporto lavorativo senza che vi ostino né il principio di buona fede né il divieto di cui all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ben potendo il datore di lavoro decidere autonomamente come e quando compiere il controllo ed essendo il prestatore d'opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro.



SKU FT-21879 - Ulteriori informazioni: cat1banca_dati_del_lavoro / cat2banca_dati_giurisprudenza_e_prassi