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Le norme poste dagli artt. 2 e 3 della L. 300/1970 a tutela della libertà e dignità del lavoratore non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse od in corso di esecuzione indipendentemente dalle modalità di controllo, che può avvenire anche occultamente e a distanza di tempo dall'inizio del rapporto lavorativo senza che vi ostino né il principio di buona fede né il divieto di cui all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ben potendo il datore di lavoro decidere autonomamente come e quando compiere il controllo ed essendo il prestatore d'opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro.