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Con riguardo alla disciplina introdotta dalla L. 335/1995, che riduce a cinque anni, a decorrere dal primo gennaio 1996,il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti, non sono idonee a determinare l'applicabilità del termine lungo di prescrizione né la denuncia del lavoratore presentata ad un soggetto diverso dall'istituto previdenziale creditore (quale la denuncia all'Ispettorato del Lavoro) né gli atti di iniziativa presi da soggetti diversi dall'ente previdenziale (quali il verbale amministrativo dell'Ispettorato del lavoro contenente la contestazione dell'omissione contributiva o, come nella specie, la lettera di diffida dell'Ispettorato del lavoro per la regolarizzazione del lavoratore).