Sentenza Cassazione civile del 28.02.2014 n. 4869

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Data: 14/03/2014
Tipologia: Normativa


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L'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l'attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell'inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l'espletamento di un'attività ludica o lavorativa.



SKU FT-21865 - Ulteriori informazioni: cat1banca_dati_del_lavoro / cat2banca_dati_giurisprudenza_e_prassi