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Dalle disposizioni di cui agli art. 10, 16 e 70, D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, considerate nel più vasto ambito dell’art. 2087 c.c., , viene il principio per cui "incombe sul datore di lavoro l'obbligo di predisporre ogni misura cautelativa - fissa o provvisionale - atta ad evitare il rischio di cadute dall'alto degli addetti" . Questo quanto enunciato dalla sentenza n. 2455 del 4 Febbraio 2014 della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro.