Sentenza Cassazione civile del 20.02.2014 n. 4111

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Data: 07/03/2014
Tipologia: Normativa


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L'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo, diversa dall'impresa commerciale, costituisce secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata elaborata dalla Corte Costituzionale presupposto dell'IRAP qualora si tratti di attività "autonomamente organizzata", ed il requisito dell'"autonoma organizzazione" dell'attività di lavoro autonomo, il cui accertamento spetta al Giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l'attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l'"id quod plerumque accidit" costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.



SKU FT-21770 - Ulteriori informazioni: cat1banca_dati_del_lavoro / cat2banca_dati_giurisprudenza_e_prassi