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Al licenziamento collettivo, in assenza di ragioni, è possibile non solo applicare il c.d. rito Fornero, previsto dall’art. 1, commi 46 e seguenti della L. 92/2012, ma anche la sanzione dei licenziamenti nulli per le quali l’art. 18 della legge n. 300/70, nella sua nuova formulazione successiva alla entrata in vigore della legge n. 92/2012, dispone che il Giudice ordini al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro e la condanna al risarcimento del danno subito determinato in ragione dell’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione.