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Con la CM 1/2014, l’Agenzia, fornisce i “primi” chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 sulla disciplina della mediazione; in particolare, viene stabilito che:
• la presentazione dell’istanza di reclamo non è più condizione di ammissibilità del ricorso ma rileva come condizione di procedibilità dello stesso;
• le “nuove” disposizioni si applicano agli atti notificati dal 2/03/2014 nonché alle istanze riguardanti il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi o altri accessori se, alla predetta data, non sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso;
• la mediazione produce effetti anche in relazione ai contributi previdenziali e assistenziali;
• dal 02/03/2014, i termini per la costituzione in giudizio delle parti (compreso l’Agente della riscossione) decorrono dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio.
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