Sentenza Cassazione civile del 12.02.2014 n. 3203

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Data: 28/02/2014
Tipologia: Normativa


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L’annotazione tardiva di atti che il notaio abbia ricevuto anteriormente alla numerazione e vidimazione del repertorio, determina soltanto la cessazione della condotta vietata e costituisce comportamento suscettivo di valutazione per la concessione delle attenuanti, ai sensi dell'art. 144 della legge notarile (L. 89/2013).



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