Inserisci l'e-mail con la quale ti sei registrato su FISCOeTASSE.com
Entra con le tue credenziali BusinessCenter o SiteCenter. Hai dimenticato la password?
L'esercizio dell'azione penale per il reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella L. 638/1983, che punisce l'omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, non è subordinato alla contestazione della violazione ovvero alla notifica del relativo accertamento da parte dell'ente previdenziale e al decorso del termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per adempiere, giacché la norma non configura alcuna "condizione di procedibilità ", ma prevede esclusivamente la non punibilità del reato, già perfezionatosi nel momento in cui scade il termine utile per versamento, per effetto del versamento nel termine di tre mesi, che è una sorta di condotta ripristinatoria del danno subito dall'ente pubblico, che la norma intende favorire e, quindi, prevede al riguardo una "causa di non punibilità ", destinata ad operare solo sul piano sostanziale.