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In tema di rapporto di lavoro con termine illegittimamente apposto, l'indennità di cui al comma 5 dell'art. 32 della L. 183/2010, come disciplinata dall'art. 1, comma 133, della L. 92/2012 con norma di interpretazione autentica, ha carattere "forfetizzato" ed "onnicomprensivo" e pertanto ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprendendo tutti i danni -retributivi e contributivi- causati dalla nullità del termine; ne consegue che l'indennità comprende anche gli scatti di anzianità maturati fino alla sentenza che ha dichiarato il rapporto a tempo indeterminato "ab origine".