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I medici competenti, a partire dal 1° gennaio al 31 marzo 2014 hanno l’obbligo di trasmettere i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria in base all’articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. e secondo lo schema dell’allegato 3B, entro il primo trimestre di ogni anno successivo a quello di riferimento, esclusivamente in via telematica.
Il primo passo da compiere per l’adempimento consiste nella registrazione da parte del medico competente, al portale INAIL, attraverso il quale egli può accede all’applicativo realizzato ad hoc dall’Istituto in applicazione del d.m. del Ministero della Salute 6 agosto 2013 - Modifica del decreto 9 luglio 2012, recante: Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Successivamente il medico procede all’associazione con l’unità produttiva di riferimento e se questa non fosse già presente nell’archivio Inail, egli può provvedere direttamente all’inserimento.
Ultimate queste due operazioni preliminari, il medico competente compila la comunicazione del modello 3b e la trasmette alle ASL competente.
Si riportano le istruzioni fornite dall’Inail per la registrazione.