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L'INPS, con messaggio n. 1653 del 29 gennaio 2013, ha fissato alcune modalità operative concernenti la procedura di attivazione delle istanze di accesso al prepensionamento in presenza dei requisiti soggettivi (non meno di quattro anni dalla futura data di maturazione) e dell’accordo sindacale. La domanda deve essere trasmessa dai datori di lavoro tramite la funzionalità telematica “contatti” del fascicolo elettronico aziendale, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n. 92/2012)”, inviando il mod. SC/77 alla sede INPS presso cui si assolvono gli obblighi contributivi (c.d. sede della matricola principale). Al riguardo, si precisa che i datori di lavoro in possesso dei requisiti di legge devono presentare la domanda preliminare almeno 90 giorni prima della data di ingresso nella prestazione del primo lavoratore interessato dal piano di esodo annuale.
Alla domanda devono essere allegati l’accordo di esodo e l’elenco (secondo il facsimile in allegato) contenente i dati dei lavoratori potenziali beneficiari della prestazione di esodo, per i quali deve essere accertato il perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anticipata, ovvero ex art. 24, comma 15-bis, della legge n. 214/2011, entro il periodo massimo di 48 mesi.